Legale
Due sono i grandi sottoinsiemi in cui si raggruppano le società lucrative: le società di persone e le società di capitali. A distinguere le prime dalle seconde sono due elementi: il grado di autonomia patrimoniale ed il riconoscimento o meno della personalità giuridica da parte del legislatore (contratto di società è il conferimento, da parte di due o più soggetti, di beni e servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica organizzata, al fine di dividerne gli utili). Più in particolare, riguardo all'autonomia patrimoniale, le società di capitali sono caratterizzate da un'autonomia patrimoniale perfetta. Pertanto i soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita.
Sono società di capitali:
■ la società per azioni (S.p.A.)
■ la società a responsabilità limitata (S.r.l.)
■ la società in accomandita per azioni (S.a.p.a.).
Sono società cooperative: le società caratterizzate da scopo mutualistico.
È definita invece società consortile l'organizzazione costituita tra imprenditori dello stesso ramo o di attività connesse per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Società europee
■ Società Europea: nasce nel 2001 per permettere il superamento del diritto societario dei diversi stati membri dell'Unione europea e di rendere direttamente applicabili e omogenee alcune norme alle società che adotteranno lo statuto di SE (società europea). Per tali società la partecipazione è espressa da titoli azionari con un capitale sociale di almeno 120.000 euro. La costituzione è possibile per fusione di due società di stati diversi o attraverso la creazione di holding comune, o ancora attraverso una trasformazione di una società di capitali o se una società possiede una filiale all'estero per almeno due anni assoggettata alle regole del paese locale. Allo statuto della SE possono approdare sia le società per azioni che le srl.
■ Società cooperativa europea (SCE): è un tipo di società caratterizzata da scopo mutualistico che affianca in ambito di società europee quella definita come Società europea. Le società europee sono regolate dal regolamento europeo No. 2157/2001 del 8 ottobre 2001.
Ulteriori tipi di società
Oltre alle tipologie societarie classiche, recentemente si sono affacciate nuove varianti. Tra queste, con il decreto legislativo n. 88 del 3 marzo 1993, si è creata, ad esempio, la figura della S.r.l. unipersonale: per la prima volta si è consentito ad un unico soggetto di costituire una società, mediante atto unilaterale. La riforma del diritto societario, adottata con il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, ha esteso questa possibilità pure alle S.p.A. In entrambi i casi sono previsti determinati obblighi, relativi al versamento dei conferimenti in denaro e alla pubblicità. Nel caso di mancata ottemperanza a detti obblighi, il socio perde il privilegio della responsabilità limitata, nel senso che, in caso d'insolvenza della società, risponde illimitatamente per tutte le obbligazioni sorte nel periodo in cui era azionista o quotista unico.